Articolo 5 - Accordo della Legge 1 giugno 2005, n. 105
Articolo 4Articolo 6
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18 giugno 2005
ARTICOLO 5
Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
Entrata in vigore il 18 giugno 2005