Articolo 9 - Accordo della Legge 1 giugno 2005, n. 105
Articolo 8Articolo 10
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18 giugno 2005
ARTICOLO 9
Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 18 giugno 2005