ARTICOLO 9
Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.
Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.