Articolo 18 - Accordo della Legge 1 giugno 2005, n. 105
Articolo 17Articolo 19
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18 giugno 2005
ARTICOLO 18
Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
Entrata in vigore il 18 giugno 2005