Articolo 12 del Decreto 10 ottobre 2008, n. 193
Articolo 11Articolo 13
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1 gennaio 2009
Art. 12. 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera c), della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualita' per le attivita' svolte e per l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche' allo scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i seguenti criteri:
a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.
2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalita' telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 7, della citata legge n. 152 del 2001 , si vedano note alle premesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2009
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