Articolo 8 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
Articolo 7Articolo 9
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24 novembre 2000
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29 novembre 2000
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21 gennaio 2001
Art. 8. (( 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile o e' stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 , l'imputato puo' revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall' articolo 511 del codice di procedura penale .
2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale . ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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