Articolo 24 bis del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
Articolo 24Articolo 24 ter
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21 gennaio 2001
Art. 24-bis. (( 1. All' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l'attivita' di apposizione dei sigilli, nonche' di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. E' altresi' dovuta un'indennita' di L. 500.000 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attivita' di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla e' dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l'anno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 91.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall' articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468 . ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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