Articolo 24 ter del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
Articolo 24 bis
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21 gennaio 2001
Art. 24-ter. (( 1. All' articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 150.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell' articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati nella misura massima di lire 5.000 milioni annue, si provvede nei limiti delle risorse gia' rese disponibili dall' articolo 27 della legge 24 novembre 1999, n. 468 . ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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