Art. 10. (( 1. All' articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a: "presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata";
b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza" sono aggiunte le seguenti: "nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ,";
c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato";
d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";
e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica";
g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalita', all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5".
2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo le parole: "e' allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',".
3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',". ))
a) al comma 5, secondo periodo, le parole da: "consegnati" fino a: "presentare" sono sostituite dalle seguenti: "notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata";
b) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "presentata l'istanza" sono aggiunte le seguenti: "nonche' la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ,";
c) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: "presentata" sono inserite le seguenti: "dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato";
d) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5";
e) al comma 8 sono premesse le parole: "Salva la disposizione del comma 8-bis,";
f) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica";
g) al comma 10, primo periodo, le parole: ", senza formalita', all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare" sono sostituite dalle seguenti: "alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5".
2. Al comma 2 dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo le parole: "e' allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',".
3. Al comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo le parole: "deve essere allegata" sono inserite le seguenti: ", a pena di inammissibilita',". ))