Art. 4. (( 1. All' articolo 533 del codice di procedura penale , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'".
1-bis. All' articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis". )) 2. Nell' articolo 544 del codice di procedura penale , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
(( 2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura". ))
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'".
1-bis. All' articolo 523, comma 1, del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis". )) 2. Nell' articolo 544 del codice di procedura penale , dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
(( 2-bis. All'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il Presidente della corte d'appello puo' prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e' data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura". ))