Articolo 19 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
Articolo 18Articolo 20
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24 novembre 2000
Art. 19. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale , e dei condannati nel caso previsto dall' articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .
Entrata in vigore il 24 novembre 2000
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