Articolo 22 del Decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341
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24 novembre 2000
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21 gennaio 2001
Art. 22. 1. Nell' articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
2. Nell' articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , dopo il comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.".
(( 2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni in tema di incompatibilita' di cui all'articolo 42-quater, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, hanno effetto per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari attualmente in servizio decorsi nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso. ))
Entrata in vigore il 21 gennaio 2001
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