Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 novembre 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 luglio 2013 |
Commentari • 138
- 1. "Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria MonteleoneMaria Monteleone · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
"Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria Monteleone Il carattere emblematico della vicenda giudiziaria, oggetto delle Ordinanze del Gip, consente alcune riflessioni sulla protezione della vittima di violenza di genere e domestica, tema centrale nell'azione di contrasto, soprattutto nella fase cautelare del procedimento penale. Il caso all'attenzione degli inquirenti presenta, infatti, i tratti tipici di molti casi di “ordinaria violenza domestica”: una donna che subisce dal convivente abituali aggressioni fisiche, morali e psicologiche; bambini che vi assistono, restandone essi stessi vittime; un uomo, disoccupato, con precedenti penali, assuntore …
Leggi di più… - 2. Il dialogo tra la Corte EDU e la Corte di Cassazione: la costituzione di un sistema penale integrato in materia di tutela dei diritti fondamentali delle persone*…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 4. "Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria MonteleoneMaria Monteleone · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
"Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria Monteleone Il carattere emblematico della vicenda giudiziaria, oggetto delle Ordinanze del Gip, consente alcune riflessioni sulla protezione della vittima di violenza di genere e domestica, tema centrale nell'azione di contrasto, soprattutto nella fase cautelare del procedimento penale. Il caso all'attenzione degli inquirenti presenta, infatti, i tratti tipici di molti casi di “ordinaria violenza domestica”: una donna che subisce dal convivente abituali aggressioni fisiche, morali e psicologiche; bambini che vi assistono, restandone essi stessi vittime; un uomo, disoccupato, con precedenti penali, assuntore …
Leggi di più… - 5. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Giurisprudenza • 376
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/07/2024, n. 44060Provvedimento: 44060-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RI NO - Presidente - Sent. n. sez. 12 AR CH CC 11/07/2024 R.G.N. 46389/2023 Francesco AR Ciampi TO AN PO Casa Relatore- LU AC Ercole AP AL TO NG CA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO CO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 06/11/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente PO Casa; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Alfredo Pompeo Viola, e del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che …Leggi di più...
- richiesta di riesame·
- impugnazione·
- misura cautelare caducata ed emissione di una nuova ed autonoma misura·
- provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare·
- ordinanza emessa ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen·
- misure cautelari·
- impugnazioni·
- personali
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/02/2024, n. 7029Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: A' UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di ZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quanto alla pena detentiva, da rideterminarsi in anni trenta di reclusione, e con rinvio limitatamente alla rideternninazione dell'aumento della pena pecuniaria; letta la memoria depositata nell'interesse del condannato dall'avv. Rosa Pandalone, …Leggi di più...
- principio di legalità convenzionale·
- reato continuato·
- art. 78 cod. pen.·
- art. 442 cod. proc. pen.·
- giurisprudenza Sezioni Unite·
- art. 187 disp. att. cod. proc. pen.·
- natura sostanziale diminuzione pena·
- pena più grave inflitta·
- giudizio abbreviato·
- riduzione pena per rito abbreviato
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/09/2023, n. 7029Provvedimento: 07029-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI IN CALCE ANNOTAZIONE Composta da: Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 12 -CC 28/09/2023 Giorgio Fidelbo R.G.N. 21143/2022 Francesco Maria Ciampi Giovanna Verga Angelo Capozzi Filippo Casa - Relatore - Piero Messini D'Agostini Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Filippo Casa; lette le richieste del …Leggi di più...
- nozione di “pena più grave inflitta”·
- individuazione della violazione più grave·
- continuazione tra reati definiti separatamente con rito abbreviato·
- criteri·
- concorso formale e reato continuato·
- giudice dell'esecuzione·
- esecuzione
- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 3513Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NT IO, nato a [...], il [...] avverso il decreto del 18/11/2019 della Corte di appello di SC; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DE Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 3513 Anno 2022 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto deliberato il 18 novembre 2019 la Corte di appello di SC ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 28, …Leggi di più...
- provvedimento d'urgenza·
- diritto di critica·
- diritto di cronaca·
- diritto di informazione·
- diritto d'autore·
- diritto di autore·
- oscuramento sito web·
- violazione diritto d'autore·
- diritto di oscuramento
- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/12/2021, n. 3513Provvedimento: 035 13-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 21 Grazia Lapalorcia CC - 16/12/2021 Maria Vessichelli R.G.N. 23042/2020 Salvatore Dovere Andrea Pellegrino Gaetano De Amicis Luca Pistorelli Angelo Caputo Relatore - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN EU, nato a [...], il [...] avverso il decreto del 18/11/2019 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- sentenza della corte costituzionale n. 24 del 2019·
- esclusione·
- pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159·
- annullamento senza rinvio della corte di cassazione·
- condizioni·
- incidente di esecuzione·
- procedimento·
- sicurezza pubblica·
- misure di prevenzione
Versioni del testo
- Capo I : Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia cautelare
- Articolo 1Art. 1. (( 1. All' articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale , dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione" )) 2. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )) .
3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )) .
(( 4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine).
- 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice". )) 5. Dopo l'articolo 132 (( delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) , e' aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.". - Articolo 2Art. 2. (( 1. All' articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale , dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
"3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti".
1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale , dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna" sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis)".
2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura penale , dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le seguenti: "senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)" )) 3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )) .
4. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 )) .
5. All' articolo 307 del codice di procedura penale , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice (( dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono )) le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".
6. All' articolo 307 del codice di procedura penale , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale , dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".