(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute).
1. L'autorizzazione alla corrispondenza telefonica prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
L'autorizzazione puo' essere concessa una volta al giorno se la corrispondenza telefonica si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilita' grave; e' inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , l'autorizzazione non puo' essere concessa piu' di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall' articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 . ((8)) 2. Il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , cessa di avere efficacia.
------------- AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024, n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70 , nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,»."