Articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, n. 486
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 gennaio 1999
Art. 2. Amministrazione competente alla riduzione
e modalita' di versamento 1. L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario e' quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso e' soggetto a riduzione.
2. I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).
Entrata in vigore il 29 gennaio 1999
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