Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1972, n. 819
Articolo 2
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13 gennaio 1973
Art. 1.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 22 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , sono sostituite dalle seguenti
"a) di lire 1.430, se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori al 50 chilometri, e di lire 23 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;
b) di lire 800, se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1973