Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 29
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1956
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1956

GRONCHI

TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 132. - CARLOMAGNO
Entrata in vigore il 3 febbraio 1956
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