Articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 39Articolo 41
Versione
6 settembre 2000
Art. 40. Uso di apparecchi radio e di altri strumenti 1. Ai detenuti e agli internati e' consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, puo' autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.
2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalita' di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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