Articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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6 settembre 2000
Art. 55. Assegni per il nucleo familiare 1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta, intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare per le persone a carico.
2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la documentazione, la direzione ne informa le persone a carico, invitandole a provvedervi.
3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficolta' nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede direttamente all'acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le certificazioni necessarie.
4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o spediti alle stesse.
5. Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al suo legale rappresentante o, se questi e' lo stesso detenuto o internato, alla persona a cui l'incapace e' affidato.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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