Art. 110. Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa 1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui e' compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.)) (( 5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo ))
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.)) (( 5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo ))