Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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Art. 39. Corrispondenza telefonica 1. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorche' ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settima. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo' essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci anni, nonche' in caso di trasferimento del detenuto. ((7)) 4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e' efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalita' tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa.
10. In caso di chiamata dall'esterno, diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si da' corso alla conversazione, purche' entrambi siano stati regolarmente autorizzati ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 , convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70 , ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 2) che il comma 3 del presente articolo cessa di avere efficacia.
Entrata in vigore il 30 giugno 2020
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