Articolo 112 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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6 settembre 2000
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2 febbraio 2001
Art. 112. Accertamento delle infermita' psichiche 1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli ((articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale.)) , dagli articoli 70 , 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, e' disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.
2. L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale.)) o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2001
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