Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 settembre 2000
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Versione
2 febbraio 2001
Art. 15. Cessioni fra detenuti o internati 1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello stesso nucleo familiare.
(( 2. E' consentita la cessione fra detenuti e internati ))
Entrata in vigore il 2 febbraio 2001
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