Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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Versione
6 settembre 2000
Art. 61. Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento 1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e' concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.
2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in eta' minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto puo':
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;
b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.
Note all'art. 61:
- Per il testo del secondo comma, dell'art. 18 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 , si vedano le note all'art. 39.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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