Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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6 settembre 2000
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2 febbraio 2001
Art. 36. Regolamento interno 1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare le differenti modalita' trattamentali indicate nell'articolo 14 della legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.
2. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti; b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata; c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati; d) gli orari di permanenza nei locali comuni; e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto; f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica; g) le affissioni consentite e le relative modalita'; h) i giochi consentiti.
3. Il regolamento interno puo' disciplinare alcune materie sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni dell'istituto.
(( 4. Nella predisposizione )) 5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei detenuti e internati.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2001
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