Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e
sui prezzi dei generi venduti nell'istituto 1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro compito; per i detenuti)) e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, ((congiuntamente o disgiuntamente)) , le loro osservazioni al direttore.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.
sui prezzi dei generi venduti nell'istituto 1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro compito; per i detenuti)) e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, ((congiuntamente o disgiuntamente)) , le loro osservazioni al direttore.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.