Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 4Articolo 6
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6 settembre 2000
Art. 5. Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli istituti 1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei detenuti e degli internati.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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