Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 6Articolo 8
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6 settembre 2000
Art. 7. Servizi igienici 1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attivita' in comune.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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