Articolo 107 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
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6 settembre 2000
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28 febbraio 2003
Art. 107. Comunicazioni all'organo dell'esecuzione 1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza, (( . . . )) se l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. ((4)) 2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Entrata in vigore il 28 febbraio 2003
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