Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
Articolo 31Articolo 33
Versione
6 settembre 2000
Art. 32. Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari 1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia piu' agevole adottare le suddette cautele.
2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata semestralmente.
3. Si cura, inoltre, la collocazione piu' idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunita'.
Entrata in vigore il 6 settembre 2000
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