Articolo 6 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222
Articolo 4 bis
Versione
11 dicembre 2016
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Versione
2 marzo 2024
Art. 6. Disposizioni finali 1. L' articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni ((di cui agli articoli da 1 a 4)) del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
((2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2024
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