Art. 6. Disposizioni finali 1. L' articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e' abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni ((di cui agli articoli da 1 a 4)) del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
((2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.))
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni ((di cui agli articoli da 1 a 4)) del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
((2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.))