Articolo 4 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589
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22 aprile 1939
Art. 4.

Il reddito agrario da assoggettare alla imposta istituita con il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16 , e' determinato con le stesse operazioni stabilite dal presente decreto per la formazione dei nuovi estimi censuari.

Nei Comuni forniti di catasto per qualita', classi e tariffe, il reddito agrario soggetto alla imposta e' costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo, quali risultano dalla formazione delle tariffe d'estimo, escluso sempre il reddito del lavoro manuale da chiunque prestato. A tale scopo si determinano apposite tariffe di reddito agrario riferibili alla unita' di superficie di ogni qualita' e classe.

Nei Comuni sforniti di catasto per qualita', classi e tariffe, la base imponibile del reddito agrario e' determinata con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma ed e' commisurata in una aliquota dell'estinto riveduto ai sensi del precedente art. 1.


Entrata in vigore il 22 aprile 1939
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