19 aprile 1980
12 maggio 2001
Commentari • 2
- 1. Soggetti pubblici- Enti di patronato dei lavoratori - Inidoneità a conoscere gli elenchi delle denunce di infortuni sul lavoro - 27 ottobre 1999 [Garante Privacy · 27 ottobre 1999
[…] Si osserva, inoltre, che sia la disciplina normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lg. 19 settembre 1994, n. 626), sia il testo unico recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni) non sembrano invece prevedere che gli istituti di assistenza sociale, aventi personalità giuridica di diritto privato (art. 1, legge 27 marzo 1980, n. 112), possano altrimenti accedere, anche mediante presa visione, alla globalità degli elenchi delle denunce di infortunio sul lavoro detenuti dalle autorità locali di pubblica sicurezza.
Leggi di più… - 2. Istituto di PatronatoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini Definizione Il patronato è una persona giuridica di diritto privato il cui scopo è lo svolgimento di un servizio di utilità pubblica. Fonti normative Legge 30 marzo 2001, n. 152 che ha abrogato le precedenti norme di cui al D.Lgs. 29 luglio 1947 n. 804, alla Legge 27 marzo 1980 n. 112 e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 1017 Attività Le attività del patronato consistono nell'informazione, assistenza, consulenza e tutela, anche con poteri di rappresentanza, di lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti sul territorio italiano. L'attività di tale istituto è finalizzata al …
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Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14368Provvedimento: […] L' , istituito nel 1945 dalla Controparte_1 (C.G.I.L.), ha acquisito personalità giuridica di Controparte_5 diritto privato in forza dell'art. 1 della Legge n.112/1980. Ciò risulta confermato dall'articolo 1 della Legge n.152/2001 che qualifica gli Istituti di patronato come “persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità”. La natura giuridica dell' è CP_1 stata, peraltro, ulteriormente disciplinata dallo Statuto ratificato dal Consiglio Direttivo CP_1 in data 07.10.2003, il quale statuisce che “L'IN è costituito quale persona giuridica di diritto privato” (art. 1). L' nazionale, pertanto, è un Istituto dotato di personalità giuridica, idoneo a divenire CP_1Leggi di più...
- responsabilità contrattuale·
- mandato·
- art. 1710 c.c.·
- art. 1176 c.c.·
- decadenza NASpI·
- legittimazione passiva·
- art. 1703 c.c.·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/1989, n. 3130Provvedimento: L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, si da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. […]Leggi di più...
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- rapporto di lavoro con i dipendenti cessato prima della legge n. 112 del 1980·
- giurisdizione·
- giurisdizione civile·
- natura pubblicistica·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/1988, n. 6478Provvedimento: L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 304, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, sì da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/10/1988, n. 5741Provvedimento: L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa ed effetti non retroattivi, sì da non incidere sulla loro pregressa natura di enti pubblici non economici. […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/1986, n. 4255Provvedimento: L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, secondo il quale gli istituti di patronato di cui al d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804 hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa, quindi non retroattiva. Detta norma, pertanto, non incide sul carattere pubblicistico del rapporto di lavoro di un dipendente di istituto di patronato (nella specie, inca, istituto nazionale confederale di assistenza), che sia cessato prima della sua entrata in vigore, in considerazione della pregressa natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico, anche al fine della devoluzione alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie inerenti al rapporto stesso. ( Conf 3216/85, mass n 440886; ( Conf 2174/83, mass n 427032).*Leggi di più...
- efficacia retroattiva·
- istituti previsti dal d.l.c.p.s. 29 luglio 1947 n. 804·
- conseguenze·
- carattere pubblicistico dei pregressi rapporti di lavoro·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- patronato (istituti di)·
- art. 1 legge 27 marzo 1980 n. 112·
- attribuzione di personalità giuridica di diritto privato·
- esclusione