Articolo 5 - Accordo della Legge 28 ottobre 1999, n. 429
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20 novembre 1999
ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

Gli investimenti oggetto del presente Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui cio' non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale.

Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non potranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali.

Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore sul mercato internazionale nel periodo immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio, annunciati o resi pubblici. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base ai parametri e ai tassi di cambio risultanti dai documenti iniziali dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio saranno annunciati o resi pubblici.

Senza porre limiti allo scopo del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di casi analoghi fosse una societa' con capitale straniero, la valutazione delle azioni possedute dall'investitore sara' effettuata nella valuta dell' investimento e per un valore non inferiore a quello iniziale dell'investimento accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, dei profitti non distribuiti nonche' dei fondi di riserva e diminuito del valore delle eventuali riduzioni di capitale e perdite.

Il risarcimento sara' considerato valido se sara' liquidato nella stessa valuta nella quale l'investimento e stato iniziato dall'investitore straniero sempre che tale valuta risulti ancora convertibile, altrimenti in una valuta accettata dall'investitore.

Il risarcimento sara' considerato attuale solo se avra' luogo senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso.

Il risarcimento dovra' includere gli interessi calcolati in base al LIBOR semestrale maturato dalla data della richiesta di rimborso fino alla data del pagamento e sara' liberamente trasferibile.

Una persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che dichiari che il suo investimento e' stato tutto o in parte espropriato, avra' il diritto di ricorrere alle competenti Autorita' giudiziarie amministrative dell'altra Parte Contraente per determinare se tale esproprio sia realmente avvenuto e nel caso in cui lo sia, se tale esproprio ed ogni conseguente indennizzo corrisponda ai principi della legge internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse.

Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e l'Autorita' responsabile, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito in base alle procedure, di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo dovranno anche essere applicate ai redditi ricavati da un investimento e nell'eventualita' di risoluzione, ai procedimenti di liquidazione.

Se a seguito di esproprio il bene in questione non fosse stato utilizzato totalmente o in parte, il proprietario o i suoi delegati sono autorizzati a riacquistarlo al prezzo di mercato.

Entrata in vigore il 20 novembre 1999