Articolo 59 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 58Articolo 60
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17 ottobre 2000



Art. 59 - Assistenza ai turisti.

1. Sulla base di apposite determinazioni a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano localita' di notevole afflusso turistico possono organizzare - limitatamente al periodo in cui, di norma, si riscontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.

2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono essere attribuiti a medici gia' titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.

3. Il trattamento economico e' definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2000
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