Articolo 53 - Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale
Articolo 52Articolo 54
Versione
17 ottobre 2000



Art. 53 - Competenze delle Aziende.

1. L'Azienda e' tenuta a fornire al medico di continuita' assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccorso, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.

2. L'Azienda garantisce altresi' che le sedi di Servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici.

3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica, le sedi di attivita', nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.

4. L'Azienda provvede altresi':

a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;

b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamare presso le centrali operative;

c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di
continuita' assistenziale.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2000
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