Articolo 53 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
Articolo 52Articolo 54
Versione
4 marzo 1997
Articolo 53
Trasporti
Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere piu' efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
- conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti
marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni;
- standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare
e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997