Articolo 46 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
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Versione
4 marzo 1997
Articolo 46
Agricoltura
La cooperazione tra le Parti verte sui seguenti aspetti:
- sostegno alle politiche attuate dalle Parti per diversificare la produzione;
- promozione di un'agricoltura non nociva per l'ambiente;
- intensificazione delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazione rappresentative di categorie e professioni di Israele e della Comunita' a carattere spontaneo;
- formazione e assistenza tecnica;
- armonizzazione degli standard fitosanitari e veterinari;
- sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche associate;
- cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997
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