Articolo 60 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
Articolo 59Articolo 61
Versione
4 marzo 1997
Articolo 60
Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e localita' storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997
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