Articolo 67 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
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4 marzo 1997
Articolo 67
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997
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