Articolo 43 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
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Versione
4 marzo 1997
Articolo 43
Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensifichera' la stretta collaborazione tra autorita' competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata;
b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997
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