Articolo 65 - Accordo della Legge 3 febbraio 1997, n. 31
Articolo 64Articolo 66
Versione
4 marzo 1997
Articolo 65
Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalita' della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Entrata in vigore il 4 marzo 1997