Art. 15. (Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".