Art. 54. (Promozione a direttore aggiunto di divisione)
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.