Articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
Articolo 53Articolo 55
Versione
12 dicembre 1972
Art. 54. (Promozione a direttore aggiunto di divisione)

I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente