Art. 37. (Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari)
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.