Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
Articolo 36Articolo 38
Versione
12 dicembre 1972
Art. 37. (Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari)

Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1972
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