Articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
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Versione
12 dicembre 1972
Art. 34. (Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno)

I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresi' le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.
I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresi' le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.
Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.
Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto e' incaricato di dirigere i servizi elettorali.
I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresi' le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.
I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture.
Ai vice prefetti ispettori possono essere altresi' affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1972
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