Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
Articolo 72Articolo 74
Versione
12 dicembre 1972
Art. 73. (Liquidazione e riliquidazione delle pensioni)

Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennita' di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, gia' in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente