Art. 5. (Funzioni dei dirigenti superiori)
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".