Articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
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12 dicembre 1972
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23 aprile 1998
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22 novembre 1998
Art. 25. (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori)

La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".
Entrata in vigore il 22 novembre 1998
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