Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 marzo 1983
Art. 14.
Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all'art. 1 sono eseguiti a cura degli enti o delle societa' predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983
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