Art. 14.
Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all'art. 1 sono eseguiti a cura degli enti o delle societa' predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.
Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o societa', l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all'art. 1 sono eseguiti a cura degli enti o delle societa' predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.