Articolo 3 del Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194
Articolo 2Articolo 4
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9 luglio 1999
Art. 3. Denominazioni 1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonche' le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I e' riservato alle fibre la cui natura e' precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Entrata in vigore il 9 luglio 1999
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